Descrizione
Come già rappresentato con precedente corrispondenza, si comunica che permane la problematica
relativa al mancato rispetto del divieto di transito sulle sommità arginali, sia da parte di convogli agricoli con
rimorchi ribaltabili o carri cisterna con carichi di portata di parecchie tonnellate, sia di autovetture, cicli e
motocicli, come rilevato dai sopralluoghi regolarmente eseguiti dal personale tecnico di questa Agenzia
nell’ambito delle attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.
Come noto, l’art.59 del Testo Unico sulle Opere Idrauliche Regio Decreto 523/1904, dispone che:
“Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private sulla domanda
che venisse fatta dalle amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto
le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto (oggi Autorità
Idraulica competente), e potrà richiedersi alle dette amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese
di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorché le amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la
manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti
tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito”.
Pertanto, in assenza di autorizzazione, nessun mezzo può transitare sui rilevati arginali, come
peraltro la cartellonistica presente in corrispondenza delle rampe di accesso, dispone.
Come già segnalato, qualora codeste Amministrazioni Comunali fossero interessate alla stipula di
apposita concessione per il transito ovvero ditte e/o privati avessero la necessità di transitare sulle sommità
arginali, unicamente per motivate esigenze di accessibilità a fondi, altrimenti non raggiungibili tramite
l’utilizzo dell’ordinaria viabilità, dovranno inoltrare specifica istanza al Settore Tecnico Regionale
territorialmente competente, per acquisire la sopra richiamata regolare concessione.
A tale riguardo si precisa che la stessa è subordinata al rilascio di nulla osta ai fini idraulici da parte di
questa Agenzia ed alla sottoscrizione per accettazione, di idoneo disciplinare contenente le prescrizioni
relative al transito autorizzato, transito che ad ogni modo verrebbe effettuato a esclusivo rischio del
concessionario, restando altresì a loro carico ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o
proprie che dovessero derivare dall’esercizio della concessione rilasciata. Infatti, non svolgendo la sommità
arginale la prevalente funzione di strada bensì quella di pista di servizio per le ordinarie attività istituzionali
di polizia idraulica e di vigilanza durante gli eventi di piena, ed essendo ad ogni modo vietato ai sensi
dell’art.96 del succitato Regio Decreto, qualsiasi intervento che vada ad intaccare l’integrità del rilevato
arginale, ivi compresa l’installazione di parapetti e/o barriere di contenimento a margine della sommità
arginale, tutti i tratti di sommità risultano privi di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, con il
conseguente pericolo di caduta.
Questa Agenzia resterebbe in ogni caso manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito
che verrebbe effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale delle stesse concessionarie,
riservandosi inoltre l’AIPo la facoltà di rivalersi sulle stesse, in caso di eventuali danneggiamenti alle sommità
arginali che dovessero essere riscontrati in seguito al transito autorizzato.
Come già segnalato inoltre, si ribadisce che a seguito del diffuso e incontrollato transito abusivo sulle
sommità arginali, vengono di frequente riscontrati danneggiamenti alle stesse sommità con necessità di
interventi di ripristino di funzionalità aventi costi di una certa rilevanza che questa Agenzia cerca di
sostenere, sempre più con maggiori difficoltà a fronte di risorse economiche sempre più esigue e
compatibilmente con le priorità idrauliche che di volta in volta si presentano.
Ciò premesso, si rinnova la richiesta sia ai Comandi di Polizia Municipale di codesti Comuni che ai
Gruppi Carabinieri in indirizzo, nell’ambito della già sperimentata proficua collaborazione, di voler
intensificare i controlli al fine di contrastare le continue violazioni segnalate circa il divieto di transito.
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Ultimo aggiornamento
21/01/2025 09:52